Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 13342 del 28 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitą prevista dall'art. 2231 c.c. ricorre soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attivitą, vige, infatti, il principio generale di libertą di lavoro autonomo o di libertą di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non siano riservate dalla legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali e non rientrino tra quelle per il cui svolgimento sia necessaria l'iscrizione ad apposito albo o una specifica abilitazione).

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