Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7305 del 23 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attivitā di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - non puō essere censurata in sede di legittimitā allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificitā dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimitā ex art. 360, n. 3, c.p.c. nei casi in cui gli "standards" valutativi, sulla cui base č stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, o si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziale e per il carattere di generalitā assunta, come diritto vivente.

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