Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12568 del 22 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equitą, č nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c..

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