Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 2267 del 30 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla luce del principio enunciato dall'art. 1363 c.c., il giudice non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l’esenzione dell’imposta di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 633 del 1972, assumendo la sussistenza di un'operazione triangolare, in violazione della regola della c.d. interpretazione sistematica, trascurando l'esame di alcune clausole che risultavano rilevanti al fine di accertate il reale significato della volontà contrattuale e l'esistenza di un'operazione quadrangolare).

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