Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28830 del 30 novembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

l privilegio dell'art. 2751 bis n. 5 c.c., rivolto a tutelare crediti assimilabili a quelli di lavoro in quanto integranti corrispettivi di servizi prestati da imprenditori artigiani o da enti cooperativi di produzione e lavoro, non compete, con riguardo a servizi di trasporto, per crediti insorti in favore di un consorzio di imprenditori il quale non espleti direttamente i servizi medesimi, essendo irrilevante che il consorzio si limiti a ripartire detti servizi con successivi contratti di subtrasporto fra i singoli consorziati, ovvero stipuli tali contratti in rappresentanza dei singoli consorziati, i quali conferiscono mandato in tal senso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.