Cassazione penale Sez. V sentenza n. 42778 del 19 settembre 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Integra il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. la condotta dell'amministratore di un istituto di credito il quale, attraverso l'artificiosa rappresentazione nel patrimonio di vigilanza di elementi positivi fittizi, costituiti da azioni ed obbligazioni acquistate da terzi con finanziamenti erogati in loro favore dallo stesso istituto creditizio, senza che tale circostanza venisse resa nota agli organi di vigilanza, abbia in tal modo occultato l'effettiva situazione economica della banca amministrata e determinato un effettivo e rilevante ostacolo alle funzioni delle autoritą pubbliche di vigilanza. (Fattispecie in tema di concorso formale tra le ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 2638 cod. civ.).

(massima n. 2)

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, costituiscono "beni utilizzati per commettere il reato" di cui all'art. 2638 cod. civ., confiscabili ai sensi dell'art. 2641 cod. civ., anche mediante l'apprensione di beni per valore equivalente, i finanziamenti concessi da un istituto di credito a terzi per l'acquisto di azioni ed obbligazioni dello stesso istituto, finalizzati a rappresentare una realtą economica del patrimonio di vigilanza dell'ente creditizio diversa da quella effettiva, con ostacolo delle funzioni delle autoritą pubbliche di vigilanza.

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