(massima n. 1)
L'art. 2497, comma 3, c.c. non prevede una condizione di procedibilità dell'azione di responsabilità - promossa dal socio o dal creditore sociale nei confronti della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento - consistente nella infruttuosa escussione del patrimonio della controllata o nella previa formale richiesta risarcitoria ad essa rivolta, avendo il legislatore posto unicamente in capo alla società capogruppo l’obbligo di risarcire i soci e i creditori sociali danneggiati dall’abuso dell'attività di direzione e coordinamento.