Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 29422 del 7 dicembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., anche in base al testo precedente le modificazioni introdotte dall'art. 1 del d.lgs. n. 18 del 2001, qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolaritą di un'attivitą economica qualora l'entitą oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identitą, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attivitą esercitate). Né osta, alla configurabilitą del trasferimento, la mancanza di un fine di lucro, purché sussista un'organizzazione di mezzi produttivi idonei a fornire un prodotto o un servizio obiettivamente caratterizzati ed economicamente valutabili quanto meno sotto il profilo dei mezzi di produzione e delle prestazioni lavorative necessari per il loro conseguimento, dovendosi ritenere irrilevante, alla luce della giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia CE, sentenza 26 settembre 2000, C-175/99, Mayeur e con riferimento a vicende diverse dal trasferimento d'impresa, sentenza 16 ottobre 2003, Commissione c. Italia, C-32/02) che, ai fini dell'applicabilitą della direttiva CE 77/187, l'attivitą sia esercitata non a fini di lucro e nell'interesse pubblico.

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