Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 19579 del 4 agosto 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell'organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l'andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l'indubbia qualificazione professionale, nonché per l'ampia responsabilitą in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilitą, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessitą della struttura dell'azienda, alla molteplicitą delle dinamiche interne nonché alle diversitą delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontą delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell'ambito del singolo settore produttivo.

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