Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 30922 del 22 dicembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità civile, la comparazione tra causa umana imputabile e causa naturale è esclusivamente funzionale a stabilire, in seno all'accertamento della causalità materiale, la valenza assorbente dell'una rispetto all'altra, sicché non può operarsi una riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore gravità dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

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