Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22054 del 22 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'assicurazione della responsabilitą civile, sulle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato in adempimento dell'obbligo di manlevarlo ai sensi dell'art. 1917 c.c. vanno corrisposti, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale di manleva, gli interessi, ancorché esorbitanti i limiti del massimale, valendo la domanda giudiziale a costituire in mora l'assicuratore.

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