Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22363 del 26 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella vendita di cosa gravata da onere reale, la responsabilitą del venditore, ex art. 1489 c.c., č esclusa solo nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa oppure si tratti di onere apparente ovvero trascritto o espressamente menzionato nell’atto di trasferimento dell’immobile al terzo, non essendo a tal fine sufficiente una clausola generica o di mero stile.

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