Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15751 del 23 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui pił venditori trasferiscano, con il medesimo atto, una pluralitą di immobili, l'indicazione del prezzo di ciascuno di essi č necessaria, a pena di nullitą dell'atto, solo ove i contraenti non intesero dare vita ad una vendita cumulativa con pluralitą di oggetti ovvero ad una cd. vendita in blocco, ma a tanti singoli contratti conclusi contestualmente, sebbene strutturalmente distinti in ragione degli oggetti alienati; tale valutazione, che si risolve in una "quaestio voluntatis" risolubile solo con riferimento al caso concreto, integra un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimitą, se adeguatamente motivato.

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