Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 16977 del 7 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullitą di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio - previa instaurazione del contraddittorio sul punto - l'esistenza di una causa di nullitą diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullitą a regime speciale.

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