Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11040 del 22 dicembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalto di opere pubbliche, la specialità della disciplina in materia di anticipazioni sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici, dettata dall'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 e dal decreto del Ministro del Tesoro 25 novembre 1972, in considerazione di preminenti esigenze di interesse pubblico, comporta che, in presenza di un provvedimento di revoca dell'anticipazione, né l'appaltatore né il suo fideiussore possono opporre in compensazione i debiti contratti dall'amministrazione committente nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale, qualora questi non abbiano già dato luogo alla procedura di trattenuta sugli acconti e alla riduzione dell'importo della garanzia previo atto di assenso della medesima amministrazione, tale divieto di compensazione rientrando tra quelli stabiliti dalla legge a norma dell'art. 1246 n. 5 c.c.

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