Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18616 del 27 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di nullitā del testamento olografo, la finalitā del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalitā di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilitā al testatore, giā assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternitā e responsabilitā del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilitā dell'atto di ultima volontā al testatore.

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