Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14879 del 15 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il genitore può rinunziare all'azione di disconoscimento della paternità che abbia promosso ma, vertendosi in materia di diritti indisponibili, in relazione ai quali non è ipotizzabile rinuncia o transazione, l'azione può essere successivamente riproposta, dallo stesso genitore e pure dal figlio che abbia raggiunto la maggiore età.

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