Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4071 del 7 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Ha natura di deposito regolare e non č suscettibile di compensazione, ex art. 1246, n. 2, c.c., il deposito di una somma di denaro presso un notaio, effettuato dal venditore di un immobile a garanzia dell'adempimento dell'obbligo, dallo stesso assunto, di provvedere alla cancellazione di ipoteca gravante sul predetto immobile, trattandosi di deposito di natura fiduciaria e cauzionale, escludente ogni disponibilitā, da parte del notaio, della somma depositata. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che, a seguito del fallimento del venditore — depositante, ha escluso che il debito del notaio per la restituzione della somma depositata possa formare oggetto di compensazione con un credito vantato dal notaio medesimo nei confronti della massa e per il quale si era insinuato nel passivo del fallimento).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.