Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 5810 del 23 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di domanda di ingiunzione dell'avvocato contro il cliente, il criterio speciale di competenza stabilito dall'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ. non è stato abrogato dall'art. 14 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, sicché l'avvocato può ancora adire il giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine nel cui albo egli è iscritto al momento della proposizione del ricorso, nel qual caso tale giudice è anche competente a decidere sull'opposizione, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.