Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1758 del 8 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

La mera adesione del creditore alla convenzione di accollo, in mancanza della manifestazione di volontą espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante.

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