Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1965 del 22 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente ma conservando una propria autonomia, ha l'obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto in quanto č tenuto ad eseguire l'opera secondo le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente; conseguentemente č responsabile per i vizi imputabili al progetto fornito dal committente salvo che abbia operato come nudus minister, in condizione di completa subordinazione alle direttive da quello impartite anche a mezzo del direttore dei lavori.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.