Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15684 del 12 dicembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato per mala gestio, fondata sul contratto assicurativo e soggetta alla disciplina ordinaria dettata dal codice civile, l'assicuratore č tenuto a rispettare nell'adempimento della propria obbligazione le norme che regolano l'adempimento delle obbligazioni, compresi gli artt. 1175 e 1375 c.c., con la conseguenza che in caso di ritardo č esposto al risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c.; a tal fine l'accertamento del modo e del tempo in cui l'assicuratore č tenuto ad eseguire la propria obbligazione e della sua mora va compiuto in base alle clausole del contratto che individuano il rischio assicurato e regolano la richiesta di pagamento dell'indennitā, nonché alla normativa ex art. 1917 c.c., che la disciplina, e non con riguardo ai dettami della legge n. 990 del 1969, relativa all'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti.

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