Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1 del 19 agosto 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di rinvio il difensore che, con la sentenza annullata, abbia ottenuto il provvedimento di distrazione delle spese, essendo personalmente obbligato alla restituzione, è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito oggettivo proposta dalla parte che ha eseguito il pagamento. La competenza funzionale del giudice di rinvio sulla domanda di ripetizione viene meno però ove il giudizio di rinvio si sia estinto, con la conseguenza che, in tal caso, la stessa domanda va proposta al giudice competente secondo le norme ordinarie del codice di rito.

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