(massima n. 1)
In materia di riesame del decreto di sequestro (art. 257 c.p.p.), ed in relazione al procedimento di cui all'art. 324 c.p.p. (che al terzo comma prevede la trasmissione al tribunale, da parte dell'autoritą giudiziaria procedente, degli atti su cui si fonda il provvedimento di riesame), deve ritenersi che al P.M. non incomba l'obbligo di trasmettere nell'ipotesi di intercettazioni poste a fondamento del mezzo di ricerca della prova anche i decreti autorizzativi delle intercettazioni medesime.