Cassazione penale Sez. I sentenza n. 206 del 8 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di proroga dei termini di custodia cautelare richiesta dal P.M. ai sensi del secondo comma dell'art. 305 c.p.p., nel caso in cui l'indagato sia assistito da due difensori, l'omesso avviso della richiesta di proroga ad uno dei difensori non costituisce motivo di nullitā del provvedimento del Gip che dispone la proroga. Nell'ipotesi in questione, infatti, non trova applicazione il principio relativo alla necessitā di dare avviso ad entrambi i difensori dell'indagato - ove nominati - anche per le udienze in camera di consiglio, nelle quali č previsto che il difensore possa intervenire ed interloquire, posto che la formula usata dal legislatore nel secondo comma del surricordato art. 305 Ģsentito il difensoreģ esclude la necessitā delle varie formalitā stabilite per le udienze di camera di consiglio (art. 127 c.p.p.) e rende indispensabile soltanto che della richiesta di proroga sia stata resa edotta la difesa dell'indagato, per la quale non č prevista, una eventuale, formale, comparizione.

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