Cassazione civile Sez. II sentenza n. 78 del 7 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La ratifica contemplata dall'art. 1399 c.c. si riferisce alla ipotesi di chi abbia contrattato come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, mentre nel caso in cui taluno senza contemplatio domini abbia agito in nome proprio e per conto altrui, tutti gli effetti del contratto si producono in capo al mandatario e nessun rapporto può costituirsi fra mandante e terzo contraente non avendo rilevanza ai sensi dell'art. 1705 c.c., l'eventuale conoscenza del mandato da parte di detto terzo.

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