Cassazione penale Sez. III sentenza n. 411 del 6 aprile 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del nuovo codice di procedura penale, le determinazioni delle parti ed il giudizio motivato sulle stesse non possono pił essere messe in discussione dalle medesime mediante censure che tendono ad incidere sulla entitą della pena concordata, sulla esistenza di ulteriori attenuanti, su un diverso e pił favorevole giudizio di comparazione fra attenuanti ed aggravanti.

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