Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2996 del 20 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La banca, la quale revochi un'apertura di credito in conto corrente, assistita da garanzia, a seguito del fallimento del cliente, e poi effettui un pagamento in veste di fideiussore del cliente medesimo, non può, addebitando tale pagamento sul conto, insinuare il proprio credito di regresso in sede concorsuale ed invocare suddetta garanzia, non essendo questa utilizzabile all'infuori dell'affidamento per il quale è stata prestata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.