Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15510 del 14 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La proposta di concludere un contratto, costituendo un atto giuridico di natura negoziale diretto a provocarne l'accettazione da parte del destinatario, presuppone la volontā del proponente di impegnarsi contrattualmente; detta volontā - che vale a distinguere la proposta dalla semplice manifestazione della disponibilitā a trattare - mentre č di norma implicitamente desumibile dal fatto che il proponente abbia indirizzato al destinatario un atto che abbia un contenuto idoneo ad essere assunto come contenuto del contratto, deve, invece, essere concretamente accertata ove la proposta sia pervenuta al destinatario tramite un terzo, in particolare dovendosi verificare se la trasmissione dell'atto sia avvenuta ad iniziativa di chi ha formato il documento ovvero del terzo, all'insaputa di quello.

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