Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10838 del 14 marzo 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'operativitą della confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter c.p., e, di riflesso, della possibilitą di adozione di un provvedimento di sequestro preventivo dei beni che possono formarne oggetto, il requisito costituito dalla disponibilitą di tali beni da parte del reo non viene meno nel caso di intervenuta cessione dei medesimi ad un terzo con patto fiduciario di retrovendita.

(massima n. 2)

Nel caso di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il cui profitto sia stato conseguito da una persona giuridica e non sia pił individuabile nell'ambito del patrimonio della medesima, l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo di beni della persona fisica cui il reato sia stato addebitato, in vista della confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter c.p., non richiede la previa, infruttuosa esecuzione sui beni della persona giuridica.

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