Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4975 del 7 febbraio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.) la rimozione, finalizzata alla tutela del possesso, di cartelli posti da altri in un'area di pertinenza dell'agente, considerato che l'auto-reintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia spogliato (clandestinamente o violentemente), opera come causa speciale di giustificazione qualora sia impossibile il ricorso al giudice e sussista la necessitą impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria, condizioni, nella specie, insussistenti.

(massima n. 2)

Non integra il delitto di furto (art. 624 c.p.), ma quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.), l'appropriazione della cosa mobile altrui (nella fattispecie la rimozione di cartelli posti da altri in una area di pertinenza dell'agente) finalizzata esclusivamente alla tutela del possesso e in assenza del fine di profitto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che la collocazione dei cartelli rimossi all'interno del negozio dell'agente, il quale intendeva eliminare i cartelli ritenuti abusivamente esposti, escluda il fine di profitto che presuppone il proposito di utilizzo, in tal caso assente).

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