Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12558 del 8 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, la circostanza che il credito soddisfatto sia privilegiato (nella specie perchè assistito da pegno) non rende la revocatoria inammissibile, ma rileva sotto il diverso profilo dell'interesse alla relativa azione, il quale può essere riconosciuto solo se e nei limiti in cui il curatore dimostri che il creditore, senza quel pagamento, non avrebbe trovato capienza, in tutto o in parte, sul ricavato del bene cui il privilegio si riferisce, in ragione della sua insufficienza ovvero della concorrenza su di esso di crediti privilegiati poziori.

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