Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2576 del 11 febbraio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

A seguito della scelta posta in onere dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 80 l.fall., di subentrare nel contratto «pendente» di affitto di azienda munito di clausola di prelazione, la vendita del bene caduto nel fallimento, e gią oggetto di tale contratto, č compatibile con l'esercizio del diritto di prelazione convenzionale ad esso inerente. Infatti, l'art. 14 della L. n. 49 del 1985 (che lo ha attribuito alle cooperative di dipendenti di imprese soggette a procedure concorsuali), e la L. n. 223 del 1991 (che lo ha garantito all'imprenditore affittuario di imprese soggette alle medesime procedure), per quanto abbiano natura di leggi speciali, confermano la piena compatibilitą di tale esercizio del diritto di prelazione con le procedure liquidatorie dell'attivo, in generale, e della vendita ex art. 108 l. fall., in particolare (in applicazione di tale principio, la corte ha respinto il ricorso per cassazione dell'aggiudicatario del bene posto all'asta, avverso l'ordinanza del tribunale fallimentare che aveva respinto il reclamo contro il decreto del giudice delegato, con il quale era stato disposto il trasferimento di un immobile in favore dell'affittuario dell'azienda fallita, in forza di clausola di prelazione).

(massima n. 2)

In tema di vendita fallimentare, il bene immobile oggetto di un contratto di affitto di azienda, in cui il fallimento sia subentrato, ai sensi dell'art. 80 l. fall., e che contenga una clausola di prelazione, una volta posto in vendita all'asta, ai sensi dell'art. 108 l. fall., attribuisce all'affittuario il diritto di esercitare la prelazione solo dopo che sia stata superata la fase dell'aggiudicazione, senza alcun intralcio delle altre fasi relative alla vendita, sulla base del prezzo raggiunto in via definitiva nel corso dell'asta pubblica.

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