Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2276 del 17 gennaio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 309, comma 5, c.p.p., nell'imporre l'obbligo della trasmissione al tribunale del riesame anche di «tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini», si riferisce a tutti quegli atti o elementi oggettivi che servano in concreto a discolpare l'indagato e che resterebbero invece ignoti se non vi fosse l'obbligo della discovery da parte dell'accusa; pertanto non puņ dirsi obbligatoria la trasmissione di quegli atti, documenti o risultanze che si trovano gią pacificamente nella disponibilitą della difesa e che da questa possono essere utilizzati e prodotti con la stessa richiesta di riesame o nel corso dell'udienza.

(massima n. 2)

Tra gli atti che, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., l'autoritą procedente deve trasmettere al tribunale del riesame non rientra il verbale dell'udienza di convalida dell'arresto contenente l'interrogatorio dell'arrestato, nei cui confronti sia stata quindi disposta l'applicazione della misura cautelare, atteso che tale documentazione non č stata presentata a corredo della relativa richiesta del pubblico ministero ma č il risultato di un'attivitą svolta al cospetto del giudice in una sede caratterizzata dalla piena esplicazione del contraddittorio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.