Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3655 del 8 aprile 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il prenditore (o il suo giratario) che accetta di essere pagato mediante assegno bancario, accetta anche l'eventuale liberazione prevista dal secondo comma dell'art. 1992 c.c., per i titoli di credito in generale, a favore del «debitore che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore». Pertanto, diversamente dal caso in cui l'assegno viene smarrito o rubato durante la trasmissione al prenditore (senza, quindi, pervenire nelle sue mani), nell'ipotesi in cui il prenditore o altro giratario abbia conseguito il possesso del titolo garantito da provvista, l'eventuale pagamento da parte del banchiere delegato, prima della notificazione del decreto di ammortamento, a persona non legittimata, determina l'estinzione dell'obbligazione, con conseguente liberazione del debitore.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.