Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1355 del 10 febbraio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giuramento suppletorio è deferibile, in base al prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, anche quando il fatto da provare sia diverso rispetto a quello che il giudice abbia ritenuto costituire semiplena probatio della domanda o dell'eccezione. (La S.C. ha affermato il principio in un caso in cui, a seguito di effrazione di cassetta di sicurezza bancaria, era stata provata a mezzo di giuramento suppletorio la circostanza che il giorno del furto si trovassero preziosi nella stessa sulla base della semiplena probatio costituita dall'abitualità del deposito di preziosi nella cassetta).

(massima n. 2)

Nel giuramento estimatorio ciò che rileva è l'essenzialità dell'accertamento del valore della cosa in relazione al petitum, onde il giuramento pub essere deferito anche per stabilire il valore di una cosa perduta o perita a causa dell'inadempimento di un'obbligazione strumentale alla sua conservazione e, dunque, per determinare il tantundem dovuto a fini risarcitori.

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