Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11484 del 15 dicembre 1997

(5 massime)

(massima n. 1)

Con riferimento al delitto di rifiuto di atti d'ufficio previsto dal comma secondo dell'art. 328 c.p., il richiedente può rinunciare, per qualunque ragione, alla richiesta di compimento dell'atto o alla sola risposta, in forma espressa o per comportamenti concludenti, ed in tal caso il reato è escluso purché la rinuncia intervenga prima della scadenza del termine previsto per il compimento dell'atto stesso. (Nella fattispecie è stato escluso il reato in quanto l'interessato, dopo aver chiesto lo sgombero dell'area pubblica antistante la sua proprietà, aveva inoltrato al Comune domanda per la concessione dell'area in questione).

(massima n. 2)

I comportamenti previsti dall'art. 328, comma 2, c.p. (nel testo modificato con l'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86) — dovere del pubblico ufficiale di compiere l'atto nel termine di trenta giorni e, in mancanza, di rispondere al richiedente per esporre le ragioni del ritardo — non ammettono equipollenti. (Nella fattispecie si è escluso che potesse ritenersi equipollente all'adozione di un provvedimento di sgombero e alla mancata risposta, la proposta all'interessato di una diversa soluzione consistente nella concessione dell'area demaniale di cui si chiedeva lo sgombero).

(massima n. 3)

Il proprietario di un immobile latistante ad un'area demaniale interna al centro abitato, oltre alla facoltà di uso comune generale del bene pubblico, ha diritto di ricavare dal bene stesso ulteriori possibili utilizzazioni (quali l'accesso alla strada di sua proprietà), con il conseguente dovere di astensione da qualsiasi impedimento da parte degli altri utilizzatori del bene e, in relazione a tale situazione, è titolare di un diritto, sia pure affievolito o condizionato, nei confronti della pubblica amministrazione; pertanto deve essergli riconosciuto l'interesse, non di mero fatto, necessario, a norma dell'art. 328, comma 2, c.p. (nel testo modificato con l'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86), per richiedere al Comune il provvedimento di sgombero dell'area pubblica che consente l'accesso alla sua proprietà.

(massima n. 4)

La risposta prevista dall'art. 328, comma 2, c.p. (nel testo modificato con l'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86), con cui la pubblica amministrazione è tenuta ad esporre al richiedente le ragioni del ritardo nel compimento dell'atto, deve rivestire la forma scritta, in base ai principi generali dell'ordinamento che richiedono la forma scritta per gli atti destinati ad essere controllati da un'autorità diversa e normalmente sovraordinata, ovvero come nel caso in cui la verifica dell'esistenza dell'atto e del suo contenuto, sia rimessa non all'autorità amministrativa, ma all'autorità giudiziaria; ciò è conforme allo spirito della riforma di cui alla L. 86/90 cit., con cui il legislatore ha inteso offrire ai cittadini una maggiore tutela nei confronti dell'operato della pubblica amministrazione, e risponde all'esigenza di evitare incertezza in ordine all'accertamento del reato stesso.

(massima n. 5)

Quando l'atto domandato è un atto dovuto, cioè un atto vincolato, con esclusione di qualsiasi scelta discrezionale sui tempi e i modi della sua emanazione, la pubblica amministrazione ha il dovere di provvedere ai sensi dell'art. 328, comma 2, c.p. (nel testo modificato con l'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86), e pertanto il pubblico ufficiale è tenuto, ricorrendo tutte le condizioni di fatto e di diritto necessarie, a compiere l'atto richiesto, ovvero, in mancanza delle condizioni stesse o in presenza di altre cause impeditive, a darne ragione nella risposta, prima del decorso del termine di trenta giorni. L'obbligo di compiere l'atto d'ufficio non sussiste, invece, qualora si tratti di attività discrezionale, ma, se l'atto non viene emesso, sorge comunque il dovere del pubblico ufficiale di fornire una risposta al richiedente prima della scadenza del termine. (Nella fattispecie è stato ritenuto che il provvedimento di sgombero dell'area pubblica che consente ad un proprietario di un immobile latistante l'accesso alla sua proprietà è atto dovuto).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.