Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5146 del 6 giugno 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Il vice procuratore onorario che abbia svolto funzioni di pubblico ministero nel dibattimento non è tuttavia legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata all'esito del dibattimento medesimo.

(massima n. 2)

Il vice procuratore onorario che ha sostenuto l'accusa al dibattimento non è legittimato a proporre impugnazioni. Infatti, l'art. 71 dell'ordinamento giudiziario stabilisce che alle procure della Repubblica presso le preture possano essere addetti vice procuratori onorari; ad essi non sono attribuite tutte le funzioni di carattere generale che competono ai magistrati appartenenti all'ufficio, ma è consentito, in materia penale, l'espletamento delle attività indicate nell'articolo seguente: partecipazione all'udienza dibattimentale e di convalida dell'arresto e del fermo, emissione del decreto penale e di condanna (previa delega del procuratore della Repubblica). Il legislatore ha avuto cura di inserire nel testo normativo la locuzione «sole funzioni» e l'esplicitazione chiarisce che l'elenco delle specifiche funzioni del vice procuratore onorario è tassativo: tra di esse non è annoverata quella relativa alla proposizione delle impugnazioni.

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