Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3237 del 21 marzo 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'obbligazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 1990 ha natura risarcitoria essendo l'intervento del detto Fondo correlato, al pari della obbligazione diretta all'assicuratore verso il danneggiato, alla responsabilità altrui, e la relativa azione del danneggiato è proponibile tanto per il risarcimento del danno patrimoniale che di quello morale, nel qual caso le prestazioni risarcitorie del Fondo in conseguenza di un sinistro cagionato da un veicolo non identificato presuppongono l'accertamento in concreto nel fatto produttivo dell'evento dannoso degli estremi del reato di omicidio o di lesioni colpose.

(massima n. 2)

La normativa di cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, istitutivo del Fondo di garanzia per le vittime della strada, si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana lasciandola immutata anche per quanto attiene alla prova di detta responsabilità. Pertanto nel caso di danni cagionati da veicolo rimasto sconosciuto l'obbligo di risarcimento a carico del Fondo anzidetto può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c., con la conseguenza che in tale ipotesi l'obbligo non si estende anche al risarcimento dei danni non patrimoniali, la cui risarcibilità, postulando la qualificazione del fatto illecito come reato, va esclusa qualora la responsabilità del conducente sia stata ritenuta non in base alla dimostrazione di una condotta colposa ma alla stregua della presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.