Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2334 del 8 marzo 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Il discrimine tra la corruzione e la concussione č dato dal modo con il quale si determina la volontą del privato, ossia liberamente o per effetto del metus pubblicae potestatis. Pertanto, non rileva che il privato stesso abbia predisposto fondi occulti, per corrompere poi i pubblici ufficiali, se vi sia stata coartizione della sua volontą. (Fattispecie in cui č stato ravvisato il delitto di concussione, benché il privato avesse costituito fondi «neri» di importo ingente, onde procedere ad una capillare opera di corruzione).

(massima n. 2)

Ricorre il delitto di concussione, oltre al caso in cui il pubblico ufficiale costringa mediante minaccia, anche implicita, il privato a corrispondergli denaro o altra utilitą, anche nell'ipotesi in cui lo induca, strumentalizzando la propria qualifica soggettiva, a tenere un comportamento per lui pregiudizievole, che questi non avrebbe liberamente assunto e che si traduce in una utilitą per il pubblico ufficiale. (Nel caso di specie, applicando i predetti principi la Corte ha escluso la configurabilitą della corruzione impropria susseguente riconducendo il fatto nell'ambito della concussione putativa per induzione).

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