Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8996 del 19 agosto 1994

(4 massime)

(massima n. 1)

Il privato può commettere il reato di cui all'art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) solo quale concorrente del pubblico ufficiale, ex art. 117 c.p., ovvero inducendolo in errore, ex art. 48 c.p. Tale ultima ipotesi ricorre soltanto ove le false dichiarazioni del privato siano integrate da un'attestazione del pubblico ufficiale sulla loro intrinseca rispondenza al vero, rientrandosi, invece nell'ambito delle fattispecie previste dagli artt. 483 o 495 c.p. quando la falsa dichiarazione riguarda fatti o qualità personali che il pubblico ufficiale si limita a riportare nell'atto pubblico, senza che rientri nelle sue funzioni di attestarne la veridicità.

(massima n. 2)

L'art. 479 c.p. configura un falso ideologico del pubblico ufficiale a fattispecie multipla e a condotte tipiche. Tutte le ipotesi delittuose dalla norma previste si riferiscono all'attività di attestazione del pubblico ufficiale, ivi compresa la fattispecie relativa alla falsa attestazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, che riguarda fatti diversi da quelli compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, ma in relazione ai quali rientra nella funzione del pubblico ufficiale di attestare la verità.

(massima n. 3)

Le previsioni di cui all'art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, con riferimento cioè a false attestazioni compiute nell'esercizio delle sue competenze e delle sue funzioni) sono nettamente distinte da quelle degli artt. 483 e 495 c.p. relativi rispettivamente alle falsità ideologiche commesse dal privato in atti pubblici ed alle false attestazioni o dichiarazioni del privato al pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie od altrui. La prima fattispecie si differenzia dai reati previsti dagli artt. 483 e 495 c.p. con riguardo alla provenienza della falsa attestazione, ricorrendo la falsità ideologica prevista dall'art. 479 c.p. soltanto in relazione a ciò che attesta nel documento, per propria scienza, il pubblico ufficiale che ne è l'autore. Invece, i reati di cui agli artt. 483 e 495 ricorrono in riferimento alle false dichiarazioni dei soggetti privati, asseverate per il tramite dell'atto redatto dal pubblico ufficiale: il falso di cui all'art. 483 quando si tratta in generale di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; quello di cui all'art. 495, quando si tratta di dichiarazioni inerenti all'identità, allo stato od ad altra qualità della propria o dell'altrui persona.

(massima n. 4)

Nel caso di riconoscimento di un figlio naturale, effettuato ex art. 254 c.c., in atto pubblico, funzione del pubblico ufficiale è unicamente quella di attestare il compimento della dichiarazione, ma non anche la veridicità della medesima, poiché nessuna norma di legge attribuisce tale compito al pubblico ufficiale. Ne consegue che né il pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione né il privato che la compie possono rispondere del reato di cui all'art. 479 c.p., mancando in relazione a detta dichiarazione un'attestazione della sua intrinseca veridicità da parte del pubblico ufficiale. Commette, invece, il reato di cui all'art. 495 c.p. colui che dichiara falsamente al pubblico ufficiale la propria qualità di padre e l'altrui qualità di figlio, in relazione al riconoscimento di paternità compiuto.

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