Cassazione civile Sez. I sentenza n. 687 del 24 gennaio 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudizio di cui all'art. 250, quarto comma, c.c., promosso dal genitore che intenda riconoscere il figlio infrasedicenne per superare l'opposizione dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, sebbene nella prima fase debba svolgersi, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., con rito camerale, ha natura contenziosa e si conclude con sentenza, contro la quale va proposto gravame alla corte d'appello, sezione per i minorenni, nelle forme ordinarie e nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione, ex art. 325 c.p.c. Tale notificazione va fatta nel modo specificamente previsto dall'art. 285 c.p.c. ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione e, perciò, quando la parte sia presente in giudizio a mezzo di procuratore ovvero con l'assistenza di un difensore presso il quale abbia eletto domicilio, la notificazione deve essere fatta al medesimo difensore e, comunque, nel suo domicilio, applicandosi, cioè, l'art. 170 c.p.c. (ancorché non sia prevista, nel rito camerale, una vera e propria costituzione in giudizio).

(massima n. 2)

Nel giudizio previsto dall'art. 250, quarto comma, c.c. - diretto ad accertare se il riconoscimento del figlio minore infrasedicenne, cui si oppone il genitore che ha già riconosciuto il minore, sia tuttavia rispondente all'interesse dello stesso minore - la considerazione degli effetti positivi, che in via normale si producono a favore del minore con il secondo riconoscimento (sia per la contemporanea presenza della figura materna e di quella paterna, sia per i diritti relativi all'educazione, istruzione e mantenimento), non può essere da sola sufficiente a giustificare l'accoglimento dell'istanza del genitore, giacché il vantaggio del minore va apprezzato non in via presuntiva, bensì in concreto, attraverso una completa valutazione dei suoi interessi, alla luce delle ragioni addotte dall'altro coniuge per negare il consenso, tenendo anche presente la necessità di evitare turbamenti e conflittualità psicologiche, pregiudizievoli all'armonioso sviluppo della personalità del minore, nonché le esigenze materiali, morali e psicologiche del minore, correlate all'età, alla sua condizione attuale e a quella in cui si verrebbe a trovare dopo il secondo riconoscimento.

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