Corte costituzionale sentenza n. 225 del 6 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esercizio dei diritti-doveri inerenti alla funzione parlamentare svolta dall'imputato non deve essere sacrificato all'interesse relativo alla speditezza del procedimento giudiziario. In linea di principio, non è impossibile adattare gli orari delle udienze, preventivamente stabiliti e discussi con le parti, in modo da tener conto dei prospettati impegni parlamentari concomitanti dell'imputato. È noto ed è facilmente accertabile, data la pubblicità degli atti e dei lavori parlamentari, che l'attività delle Camere si svolge con ritmi bensì intensi, ma non tali, di per sé, da risultare a priori incompatibili con altri impegni dei componenti delle Camere; è noto altresì che vi sono giorni della settimana (di massima, almeno il lunedì e il sabato, oltre naturalmente la domenica) e periodi dell'anno in cui non vengono programmate riunioni degli organi parlamentari.

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