Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6597 del 22 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di etą minore si realizza solo qualora sussista la concreta capacitą economica dell'obbligato. (Nell'annullare con rinvio la sentenza di condanna impugnata, la Corte ha stabilito che ai fini dell'applicazione del suddetto principio deve tenersi conto anche degli eventuali concorrenti obblighi alimentari gravanti sull'obbligato, nella specie tenuto alla prestazione dei mezzi di sussistenza in favore di altri due figli minori).

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