Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24263 del 30 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

All'assuntore del concordato fallimentare può essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare del fallito nella sola ipotesi in cui vi sia stato il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie con la contestuale liberazione del debitore originario; in mancanza di detta coeva liberazione, l'assuntore non succede al debitore originario nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, sicché egli, in quanto terzo, non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., relativamente a procedura avente ad oggetto l'immobile di proprietà del debitore originario.

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