(massima n. 1)
In sede di formazione dello stato passivo nel fallimento, il conflitto fra creditori anteriori, che concorrono, e creditori posteriori, che non partecipano, è regolato dal principio di cui all'art. 44 legge fall., derivandone la riserva dei beni del fallito a favore solo dei primi e la preclusione per i creditori posteriori della possibilità di affermare il proprio diritto al concorso; l'opponibilità ai creditori degli atti del fallito solo se compiuti prima della dichiarazione di fallimento, postula infatti che detti creditori, che sono terzi rispetto a tali atti, vantino una situazione di tutela in base ad un'altra norma, l'art. 52 legge fall., che va intesa come se dicesse che "apre il concorso dei creditori anteriori" sul patrimonio del fallito. Ne consegue che, in fase di verifica o di opposizione al medesimo stato passivo, la scrittura privata, allegata a documentazione di un credito, è soggetta, rispetto agli altri creditori, in qualità di terzi, alle regole dettate dall'art. 2704, primo comma, c.c., in tema di certezza e computabilità della data.