Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21251 del 14 ottobre 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

In sede di formazione dello stato passivo nel fallimento, il conflitto fra creditori anteriori, che concorrono, e creditori posteriori, che non partecipano, č regolato dal principio di cui all'art. 44 legge fall., derivandone la riserva dei beni del fallito a favore solo dei primi e la preclusione per i creditori posteriori della possibilitā di affermare il proprio diritto al concorso; l'opponibilitā ai creditori degli atti del fallito solo se compiuti prima della dichiarazione di fallimento, postula infatti che detti creditori, che sono terzi rispetto a tali atti, vantino una situazione di tutela in base ad un'altra norma, l'art. 52 legge fall., che va intesa come se dicesse che "apre il concorso dei creditori anteriori" sul patrimonio del fallito. Ne consegue che, in fase di verifica o di opposizione al medesimo stato passivo, la scrittura privata, allegata a documentazione di un credito, č soggetta, rispetto agli altri creditori, in qualitā di terzi, alle regole dettate dall'art. 2704, primo comma, c.c., in tema di certezza e computabilitā della data.

(massima n. 2)

La contumacia del convenuto (nella specie, curatore fallimentare), non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma puō concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice, in quanto, di per sé sola considerata, essa non introduce deroghe al principio generale di cui all'art. 2697 c.c.; ne consegue che nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, l'anterioritā del credito di cui si chieda l'ammissione al passivo, costituendo elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso e, quindi, alla distribuzione dell'attivo, va provata dal creditore istante, nč forma oggetto di eccezione in senso stretto riservata alla sola iniziativa di parte (curatore o creditori concorrenti).

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