Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17704 del 10 maggio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della legittimitā del ricorso al meccanismo di recupero probatorio dell'art. 500, comma quarto, c.p.p., riferito alla dichiarazioni del testimone, ma applicabile anche a quelle dell'imputato di reato connesso o probatoriamente collegato, stante il rinvio contenuto nell'art. 210, commi quinto e sesto, stesso codice, non rileva la veste formale assegnata al dichiarante, ma solo la dimostrazione della condotta illecita su di lui esercitata per indurlo a tacere o a mentire, dimostrazione per la quale non č richiesta una prova al di lā di ogni ragionevole dubbio, ma č sufficiente qualsiasi elemento sintomatico dell'intimidazione subita, purché connotato da precisione, obiettivitā e significativitā. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficienti alcune dichiarazioni di altri imputati relative al proposito, maturato in ambiente malavitoso, di indurre il dichiarante, imputato di reato connesso, alla ritrattazione, e l'assoluta inverosimiglianza del pretesto da quest'ultimo addotto a sua giustificazione - essere stato costretto a formulare ingiuste accuse da P.M. e carabinieri - per il quale aveva subito condanna per calunnia).

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