Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12929 del 13 marzo 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di perizia o di accertamento tecnico, il prelievo del Dna della persona indagata attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, ed essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici non richiede l'osservanza delle garanzie difensive. Per contro, le successive operazioni di comparazione del perito o del consulente tecnico pretendono l'osservanza delle garanzie difensive. (Mass. redaz.).

(massima n. 2)

In tema di sequestro probatorio, rientrano nella nozione di "cose pertinenti al reato" non solo quelle con un'intrinseca e specifica strumentalità rispetto al reato per il quale si procede, ma anche quelle indirettamente legate al reato e però necessarie all'accertamento dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la legittimità del sequestro, come cosa pertinente al reato, di un indumento intimo dell'indagato - un paio di mutande -, che serviva per l'estrapolazione di tracce di DNA a scopo comparativo con i reperti). (Rigetta, Trib. Enna, 24 Maggio 2006).

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