Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2215 del 19 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violenza sessuale, il rapporto sessuale con persone che si trovano in stato di inferiorità fisica o psichica è penalmente rilevante solo quando è caratterizzato da un qualificato differenziale di potere, cioè quando è connotato da induzione da parte del soggetto forte e da abuso delle condizioni di inferiorità del soggetto debole, induzione che si configura come attività di vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, la quale non è in grado di aderire perché convinta a farlo, ma soggiace al volere del soggetto attivo in quanto è ridotta a mero strumento di soddisfazione delle sue voglie. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto corretto il riconoscimento dell'induzione delle persone offese, di età minore, a compiere atti sessuali mediante abuso di inferiorità psichica, benché la stessa non fosse collegata ad uno stato patologico di carattere organico, ma fosse conseguenza di una situazione ambientale di soggezione generale, nella quale l'imputato appariva come persona dotata di poteri occulti, temibile, e pertanto in grado, sotto l'egida dei riti magici, di vincere i poteri di resistenza delle vittime, abusando sessualmente delle stesse).

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