Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4053 del 3 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di molestia e disturbo alle persone, l'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontą della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneitą a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi, l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalitą non legali, della soddisfazione di un proprio diritto.

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